Per tutte le attrezzature di lavoro è prevista la formazione ed addestramento ai sensi dell’art 71 e 73 del D.lgs 81/08
I carroponte, gru a bandiera, paranchi, transpallet, commissionatori, torni ecc... rientrano nella dicitura attrezzatura di lavoro.
Questo tipo di formazione non è normata da Accordi Stato Regione (come i carrelli elevatori, PLE, gru mobili...) pertanto la durata, i contenuti e le modalità sono stabilite dal datore di lavoro. Ma rimane comunque obbligatoria.
La durata può variare in base alla portata e alla tipologia di materiale sollevato.
Il nostro corso multiaziendale prevede 4 ore di teoria e 4 di pratica.
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
Art. 73.
Informazione, formazione e addestramento
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.