Ai sensi dell'art 37 del D.Lgs 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sui concetti generali e sui rischi riferiti alla mansione (formazione specifica) la cui durata varia in funzione del livello di rischio dell’attività.
La durata della formazione specifica è definita in base alla Classificazione ATECO.
I contenuti della formazione specifica devono essere declinati secondo i rischi della mansione e delle attività svolte; la durata de corso è subordinata all'effettiva valutazione dei rischi.