Il 02/09/21 è stato pubblicato in G.U. il nuovo decreto che sostituisce il precedente D.M. 10/03/98 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.

  • Le “attività ad alto rischio” sono state rinominate “attività di livello 3”: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
  • Le “attività a medio rischio” sono state rinominate  “attività di livello 2”: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata
  • Le “attività a basso rischio” sono state rinominate  “attività di livello 1”: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.

L'Aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale.