Come previsto dall’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve garantire che l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.
L'art. 73, comma 1, prescrive che i lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature di lavoro, tra cui carriponte, gru a bandiera e paranchi dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati. SI consiglia di ripetere la formazione degli addetti ogni 5 anni, per consolidare le conoscenze già acquisite.
Il corso è composto da due moduli, uno teorico e uno pratico per fornire nozioni e pratiche di conduzione in sicurezza del carroponte e della gru a bandiera, in relazione ai fattori di rischio.Al termine di ciascuna prova pratica individuale, l'istruttore compila una Pagella, allegata insieme all'attestato di abilitazione se conseguito.
Sulla pagella l'istruttore annota l'esito della prova che può essere "Insufficiente", "Sufficiente" o "Buono" e compila la check list delle operazioni conseguite correttamente nella prova.
L'attestato viene rilasciato solo se il voto della prova finale è "Sufficiente" o "Buono".
Si consiglia di verificare sempre il contenuto della pagella, in cui possono essere indicate notazioni importanti (quali lacune presentate dall'addetto o la necessità di un addestramento intensivo in azienda nonostante il voto sufficiente).
Destinatari
Tutto il personale dipendente impiegato nell'utilizzo di carriponte.
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